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Ordinanza — n. 6422/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to identity of grounds with prior complaint and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were identical to those previously contested in a prior complaint. The appellant challenged the conviction for resisting a public official, the sentencing, recidivism, and the denial of general mitigating circumstances regarding violent conduct on a bus. The court rejected these arguments as generic and unsupported by new facts or legal reasoning, upholding the lower court's findings on the appellant's aggressive behavior.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are identical to those of a prior complaint, lacking novelty or specific motivation to justify a new examination of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal identity of grounds resisting public official recidivism assessment mitigating circumstances Cassation procedure procedural economy reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA RINALDO nato a ROMA il 25/06/1982 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Bevilacqua Rinaldo. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la quantificazione della pena, la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che la parte del ricorso che censura la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è, altresì, generico tenuto conto che non si confronta con la precisa motivazione della Corte di merito che ha evidenziato le plurime condotte violente poste in essere ai danni del personale di polizia intervenuto per impedire la protrazione di condotte aggressive realizzate essere all'interno di un bus urbano ove infastidiva e minacciava i passeggeri e l'autista; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena, corretti risultano i pertinenti riferimenti ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., mentre esaustiva risulta la motivazione resa in ordine alla recidiva, in ragione dei numerosissimi precedenti penali anche recenti per reati contro il patrimonio e la persona e dell'applicazione della misura di prevenzione aggravata negli ultimi tempi, elementi che rendevano palese l'aumentata pericolosità sociale; che in ordine alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha rappresentato l'assenza di elementi positivi da valorizzare, la gravità del fatto espressa in occasione dell'aggressione nei confronti dei militari dopo aver terrorizzato i passeggeri del bus e minacciato l'autista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de