Cassation appeal dismissed for generic grounds and rejected on sentencing balance due to social alarm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for attacking the lower court's reasoning were too generic and lacked specific correlation with the contested decision. The appellant argued for reduced sanctions, but the Court found the criticism on sentencing repetitive and already refuted by the appellate court's consideration of social alarm and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific correlation between the arguments of the contested decision and the grounds of the appeal, or if the criticism on sentencing is repetitive and already refuted by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 10/10/1984 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Antonio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed assertivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha condiviso il giudizio operato dal primo giudice allorché, in ragione dell'allarme sociale venutosi a creare con la condotta, ha ritenuto adeguato il discostamento dal minimo edittale oltre che corretto il bilanciamento in termini di equivalenza tra la recidiva contestata (reiterata infraquinquennale) e le riconosciute circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso