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Ordinanza — n. 6307/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RRUSHI IBRAHIM nato il 23/03/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di RRUSHI Ibrahim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :erittimità, e in particolare i il primo è manifestamente infondato, attesa l'evidenza intimidatoria delle minacce proferite dall'imputato nei confronti del pubblico ufficiale, aspetto contrastato dal ricorso con onsiderazioni marcatamente inconferenti rispetto al fatto a giudizio (dall'ultimo capoverso di i)ad . dell'impugnazione) e la idoneità oppositiva delle stesse rispetto all'atto pubblico che il soggetto qualificato stava realizzando ( riscontrata dalla Corte del merito con considerazioni ineccepibili valorizzate nel ribaltare l'erronea considerazione spesa sul punto in primo grado:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si ultimo capoverso); il secondo è anche aspecifico perché non si confronta con specificità con il giudizio di merito speso nei ritenere le modalità della condotta non compatibili con la tenuità dell'offesa di cui all'art L.% 13-1 bis cod. pen.. conclusione motivata con sitentiche e puntuali considerazioni che portano la (cisione al riparo da vizi comunque prosepttabili in questa sede; terzo è generico perché manca di puntualizzare gli elementi non valorizzati dai giudici dei ne: valutare il mancato riconoscimento dee generiche, comunque escluse in forza di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod, croc nen.

Parole chiave

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minaccia non comprovata minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio pubblica intimidazione pubblica istigazione a delinquere minaccia alla sicurezza pubblica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RRUSHI IBRAHIM nato il 23/03/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di RRUSHI Ibrahim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :erittimità, e in particolare i il primo è manifestamente infondato, attesa l'evidenza intimidatoria delle minacce proferite dall'imputato nei confronti del pubblico ufficiale, aspetto contrastato dal ricorso con onsiderazioni marcatamente inconferenti rispetto al fatto a giudizio (dall'ultimo capoverso di i)ad . dell'impugnazione) e la idoneità oppositiva delle stesse rispetto all'atto pubblico che il soggetto qualificato stava realizzando ( riscontrata dalla Corte del merito con considerazioni ineccepibili valorizzate nel ribaltare l'erronea considerazione spesa sul punto in primo grado:

Si ultimo capoverso); il secondo è anche aspecifico perché non si confronta con specificità con il giudizio di merito speso nei ritenere le modalità della condotta non compatibili con la tenuità dell'offesa di cui all'art L.% 13-1 bis cod. pen.. conclusione motivata con sitentiche e puntuali considerazioni che portano la (cisione al riparo da vizi comunque prosepttabili in questa sede; terzo è generico perché manca di puntualizzare gli elementi non valorizzati dai giudici dei ne: valutare il mancato riconoscimento dee generiche, comunque escluse in forza di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod, croc nen.

P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cdsi deciso il 30 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Presi e Bene