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Ordinanza — n. 6304/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating issues already decided on non-punishment under Art 131 bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had already rejected the claim of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code based on the intensity of the intent and the nature of the offense. The Supreme Court held that these substantive issues were fully examined and decided by the appellate judge, making them non-reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court cannot re-examine substantive issues of non-punishment already decided by the lower court if the arguments were adequately addressed and rejected with correct legal reasoning in the prior judgment.

Parole chiave

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non-punishment provision criminal appeal inadmissibility re-litigation of merits Article 131 bis CP Article 616 c.p.p. punibilità motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA PIERO nato a MESSINA il 25/01/1988 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ricorso proposto nell'interesse di Piero De Vita avverso ;a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel negare l'apphc.abilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, motivata attraverso coerenti riferimenti alle modalità della condotta e alla intensità del dolo tali da rendere il relativo giudizio di merito in relazione alla ritenuta non tenuità dell'offesa non sindacabile in questa sede; ri:evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. -:»-oc. nen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co-;ì deciso il 30 gennaio 2023. ii Consigliere estensore li President Benedetto Paternò Raddusa Emilia Anna G7t45?(,)L L- 9 i