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Ordinanza — n. 6303/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for drug possession and assault, ruling facts not legally reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for a lighter sentence based on generic mitigating factors and the minor nature of the offense, but the Court of Appeal had already rejected these grounds. The Court upheld the original conviction because the lower court correctly identified that the defendant's aggressive conduct and drug use precluded a finding of objective minor offense status, leaving no room for independent legal review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; The Court of Cassazione cannot independently re-evaluate sentencing factors already excluded by the Court of Appeal if those exclusions were based on objective facts rendering the offense not minor, thereby rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility objective minor offense exclusion drug possession sentencing aggressive conduct aggravation procedural costs award legal review limits sentencing discretion bounds dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO CRISTIAN nato a MESSINA il 10/05/1999 avverso la sentenza del 10/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo sulla determinazione della pena è manifestamente infondato essendo evidente l'errore materiale corretto dalla Corte di appello, dando prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado che aveva irrogato la pena poi confermata nel giudizio di appello, tenuto conto dei limiti edittali di pena previsti dal reato più grave che non giustificavano l'irrogazione di una pena di un solo mese di reclusione; ritenuto che i residui motivi in tema di trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche e tenuità del fatto ex art. 131 bis appaiono ugualmente inammissibili avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'assunzione di sostanze stupefacenti e delle condotte aggressive estrinsecatesi sia contro le persone che in danneggiamenti dell'autovettura di servizio nel medesimo contesto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna sia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigli stensore Il r