Ordinanza — n. 6302/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Salvadore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente inconferenti atteso che l'impugnazione lamenta l'eccessività della pena irrogata e contesta i costituti giustificativi della rediva quando in appello quest'ultima è stata disconosciuta mentre la pena è stata attestata nel minimo edittale; i-iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 coi. y-oc. oen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: DCoara inarnrnissidile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delia somma di E-uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 30 gennaio 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Salvadore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente inconferenti atteso che l'impugnazione lamenta l'eccessività della pena irrogata e contesta i costituti giustificativi della rediva quando in appello quest'ultima è stata disconosciuta mentre la pena è stata attestata nel minimo edittale; i-iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 coi. y-oc. oen.
P.Q.M.
DCoara inarnrnissidile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delia somma di E-uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 30 gennaio 2023.