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Ordinanza — n. 6302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Salvadore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente inconferenti atteso che l'impugnazione lamenta l'eccessività della pena irrogata e contesta i costituti giustificativi della rediva quando in appello quest'ultima è stata disconosciuta mentre la pena è stata attestata nel minimo edittale; i-iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 coi. y-oc. oen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: DCoara inarnrnissidile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delia somma di E-uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 30 gennaio 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione pena minima errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Salvadore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente inconferenti atteso che l'impugnazione lamenta l'eccessività della pena irrogata e contesta i costituti giustificativi della rediva quando in appello quest'ultima è stata disconosciuta mentre la pena è stata attestata nel minimo edittale; i-iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 coi. y-oc. oen.

P.Q.M.

DCoara inarnrnissidile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delia somma di E-uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 30 gennaio 2023.