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Ordinanza — n. 6300/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient sentencing motivation due to adequate reasoning and minor deviation from statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was sufficiently motivated and logically sound. Although the appellant argued the penalty lacked proper justification, the court found the reasoning adequate and noted only a minor deviation from the statutory sentencing limits at the time of the offense. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence on grounds of insufficient motivation is inadmissible if the original judgment contains adequate and logical reasoning, even if the imposed penalty slightly deviates from the statutory limits.

Parole chiave

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insufficient motivation appeal criminal sentencing limits inadmissible appeal statutory penalty deviation procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 590 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO VITO nato a CEFALU' il 12/01/1989 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ieuto ricorso proposto nell'interesse di Vito Catalano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gii atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asseriti difetti di motivazione in eiaiidne alla misura della pena irrogata malgrado ia sentenza impugnata sia sorretta da ufficiente e non illogica motivazione anche in considerazione del modesto distaccarsi della pena determinata rispetto al limite edittale vigente all'epoca dei fatti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

_iiiaria inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 30 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedp o Pate