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Ordinanza — n. 6298/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific lack of argumentation and failure to raise issues in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Cusenza inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for necessity and claimed the lower court failed to explain the sentence, but the court found the necessity claim was already definitively rejected in the appealed judgment. Furthermore, the argument regarding the sentence was deemed generic and not properly raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific to the grounds of the judgment under attack or if it concerns a profile not previously challenged in the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity failure to raise issues necessity defense procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cusenza Giuseppe, nato a Erice il 25.09.1981 avverso la sentenza del 3 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso riposa su motivi inammissibili e in particolare il primo perché aspecifico rispetto al motivare della sentenza gravata che con puntualità logica ha esclusa la ricorrenza dello stato di necessità rivendicato dalla difesa anche con il presente ricorso ma in termini di evidente apoditticità mentre il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre che generico, riguarda comunque un profilo - il trattamento sanzionatorio - rispetto al quale non erano state dedotte censure in appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30