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Ordinanza — n. 6294/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6294/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTAFA AHMED ABOU AMER MOHAMED nato il 01/04/1991 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Mostafa Ahmed Abou Amer Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i! provvedimento impugnato; iiitenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, in relazione alla asserita violazione dell'art. 197 bis comma 3 cpp nonche degli artt. 495 e 507 dello stesso codice profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con compiuti, lineari e corretti argomenti giuridici dal giuciice di merito •VC .cheai naniìmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oc )en.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di Euro tremila in favore della Cassa delie ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza inattendibile esclusione del testimone pericolo di collusione con testimoni censura dell'apprezzamento delle prove testimone a discarico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTAFA AHMED ABOU AMER MOHAMED nato il 01/04/1991 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Mostafa Ahmed Abou Amer Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i! provvedimento impugnato; iiitenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, in relazione alla asserita violazione dell'art. 197 bis comma 3 cpp nonche degli artt. 495 e 507 dello stesso codice profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con compiuti, lineari e corretti argomenti giuridici dal giuciice di merito •VC .cheai naniìmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oc )en.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di Euro tremila in favore della Cassa delie ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.