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Ordinanza — n. 6291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMER CRISTI IONUT nato il 30/05/1993 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di Cristi Ionut Palmer avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ei-)1,ito che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede Ol legittimità in quanto connotati da estrema genericità sia nel dedurre, a tacer d'altro, le ra ion in fatto dirette a sostenere la necessità di procedere all'accertamento peritale sollecitato nei corso del giudizio di appello e pretermesso dalla Corte del merito, senza relegare la relativa richiesta in ambiti meramente esplorativi, sia nel prospettare una insufficiente valutazione probatoria in assenza della puntuale indicazione dele prove pretermesse, delle ragioni fondanti diverso significato probatorio asseritamente ricavabile dalle emergenze istruttorie, la decisività rie a•Le, altrettanto asseritamente travisato per omissione iiievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame della domanda d'asilo allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione legittimazione a contestare licenza censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMER CRISTI IONUT nato il 30/05/1993 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di Cristi Ionut Palmer avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ei-)1,ito che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede Ol legittimità in quanto connotati da estrema genericità sia nel dedurre, a tacer d'altro, le ra ion in fatto dirette a sostenere la necessità di procedere all'accertamento peritale sollecitato nei corso del giudizio di appello e pretermesso dalla Corte del merito, senza relegare la relativa richiesta in ambiti meramente esplorativi, sia nel prospettare una insufficiente valutazione probatoria in assenza della puntuale indicazione dele prove pretermesse, delle ragioni fondanti diverso significato probatorio asseritamente ricavabile dalle emergenze istruttorie, la decisività rie a•Le, altrettanto asseritamente travisato per omissione iiievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.