Ordinanza — n. 6290/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOZZINI MAURO nato a CODOGNO il 01/12/1975 MUTTI SIMONA nato a PAVIA il 16/10/1975 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801); ritenuto che è parimenti manifestamente infondata anche la doglianza circa la discrasia terminologica rilevata tra certificato giudiziale e certificato penale rispetto alla concessione del beneficio della non menzione i cui effetti sono in ogni caso regolati per legge dall'art. 175 c.p.; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOZZINI MAURO nato a CODOGNO il 01/12/1975 MUTTI SIMONA nato a PAVIA il 16/10/1975 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez.
U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801); ritenuto che è parimenti manifestamente infondata anche la doglianza circa la discrasia terminologica rilevata tra certificato giudiziale e certificato penale rispetto alla concessione del beneficio della non menzione i cui effetti sono in ogni caso regolati per legge dall'art. 175 c.p.; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i