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Ordinanza — n. 6290/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOZZINI MAURO nato a CODOGNO il 01/12/1975 MUTTI SIMONA nato a PAVIA il 16/10/1975 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez.

Regesto Legislator

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art. 175 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801); ritenuto che è parimenti manifestamente infondata anche la doglianza circa la discrasia terminologica rilevata tra certificato giudiziale e certificato penale rispetto alla concessione del beneficio della non menzione i cui effetti sono in ogni caso regolati per legge dall'art. 175 c.p.; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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immunità parziale condono delle spese procedurali responsabilità scemata ammende per infrazione procedurale pena con condizionale parziale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 175 c.p
art. 616 c.p
175 c.p.; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOZZINI MAURO nato a CODOGNO il 01/12/1975 MUTTI SIMONA nato a PAVIA il 16/10/1975 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801); ritenuto che è parimenti manifestamente infondata anche la doglianza circa la discrasia terminologica rilevata tra certificato giudiziale e certificato penale rispetto alla concessione del beneficio della non menzione i cui effetti sono in ogni caso regolati per legge dall'art. 175 c.p.; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i