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Ordinanza — n. 6289/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible, ordering costs for criminal liability claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Falzarano inadmissible due to the manifestly unfounded and generic nature of its arguments. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability, but the court noted that the identification relied on a valid ID and the defendant's awareness of police presence. Consequently, the court ruled that without specific factual confrontation with the merits judgment, the appeal fails and ordered the payment of procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a specific factual confrontation with the merits judgment, rendering them manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability procedural costs factual confrontation manifestly unfounded art 616 cpp ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZARANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/05/1995 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base del documento di riconoscimento e che altrettanto certa era la consapevolezza dell'imputato di trovarsi al cospetto di agenti di polizia; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigl re estensore Il Presidente