Ordinanza — n. 6287/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sala Zabar Andrea, nato in Russia il 18.11.2000 avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli attì e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già vagliata dal giudice di merito che, con motivazione priva di fratture logiche, ha considerato come ostativa all'applicazione della predetta causa la non tenuità del fatto, desumibile dall'atteggiamento oppositivo del ricorrente al momento dei controlli e dal disinteresse dimostrato rispetto alle regole inerenti alla misura cui era sottoposto, ponendo la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6287/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già vagliata dal giudice di merito che, con motivazione priva di fratture logiche, ha considerato come ostativa all'applicazione della predetta causa la non tenuità del fatto, desumibile dall'atteggiamento oppositivo del ricorrente al momento dei controlli e dal disinteresse dimostrato rispetto alle regole inerenti alla misura cui era sottoposto, ponendo la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sala Zabar Andrea, nato in Russia il 18.11.2000 avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli attì e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già vagliata dal giudice di merito che, con motivazione priva di fratture logiche, ha considerato come ostativa all'applicazione della predetta causa la non tenuità del fatto, desumibile dall'atteggiamento oppositivo del ricorrente al momento dei controlli e dal disinteresse dimostrato rispetto alle regole inerenti alla misura cui era sottoposto, ponendo la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/