Ordinanza — n. 6285/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARADO SANTOS JUAN JOSE' nato il 03/01/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile per genericità, rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta pluralità delle evasioni in considerazione delle ripetute violazioni con successivi rientri presso l'abitazione; ritenuto che le doglianze riprodotte in questa sede non possono pertanto essere rivalutate involgendo questioni di merito già vagliate dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 6285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARADO SANTOS JUAN JOSE' nato il 03/01/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile per genericità, rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta pluralità delle evasioni in considerazione delle ripetute violazioni con successivi rientri presso l'abitazione; ritenuto che le doglianze riprodotte in questa sede non possono pertanto essere rivalutate involgendo questioni di merito già vagliate dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Co igliere estensore Il • esidente