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Ordinanza — n. 6284/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because all grounds were already rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karailiu Besjon inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding threats and procedural violations, but the Court found all arguments manifestly unfounded. Since the lower court had already comprehensively addressed and rejected these specific legal and factual grounds, the Court ruled that no new issues required examination.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 7, c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b), c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were already rejected by the court of first instance or if they are manifestly unfounded because the lower court has already fully examined them.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repeated grounds procedural dismissal Cassazione ordinanza azione di responsabilità testimone a carico corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 7, c.p.p.
Art. 616, comma 1, lett. b), c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARALLIU BESJON nato il 19/10/1986 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto ricorso proposto nell'interesse di Karailiu Esesjon avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dai ricorrente; ritenuto che ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati, diritti a contestare, anche sul piano della relativa tenuta motivazionale, la configurabilità e !a corretta qualificazione da dare al fatti di cui ai capo 1 (motivi SUD 1, 3,4, 5), alla sussistenza della minaccia di cui al capo 2, aggravata dall'uso delle armi (motivi sub 6, 7), nonché le addotte violazioni di legge e i prospettati difetti di motivazione legati alla mancata applicazione dell'art 131 bis per entrambe ie ii-npulazioni ( motivi sub 2, 8, 9) e al denegato riconoscimento delle generiche ( motivo sub 10) sono manifestamente infondati perché replicano o comunque introducono temi di giudizio complessivamente disattesi dal giudice del merito con argomentazioni giuridicamente ineccepibili una compiuta, coerente e logica iettura del dato probatorio, tale da rendere le relative vaLit:a7.iorli immuni da censure utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che alllinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

M :7)chiara inamm ssibile ! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 30 gennaio 2023. T! n.ansiglipre estensore il Presidente Sened tto Paternò