Ordinanza — n. 6283/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUSE BRUNO nato a CHIOGGIA il 17/05/1961 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Duse avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gil atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e frutto di una coerente logica lettura delle emergenze processuale, sia nell'escludere la configurabilità dello stato di i-:ecessz,sità rivendicato dalla difesa, sia nel negare la tenuità dei fatto in ragione della ciniesta ed ap.)olicabilità del causa di non punibilità d cui all'ad 131 bis cp -tievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P Q.M. Dicniara inamrrrssibile l ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese ocesuaL e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUSE BRUNO nato a CHIOGGIA il 17/05/1961 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Duse avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gil atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e frutto di una coerente logica lettura delle emergenze processuale, sia nell'escludere la configurabilità dello stato di i-:ecessz,sità rivendicato dalla difesa, sia nel negare la tenuità dei fatto in ragione della ciniesta ed ap.)olicabilità del causa di non punibilità d cui all'ad 131 bis cp -tievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P Q.M. Dicniara inamrrrssibile l ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese ocesuaL e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.