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Ordinanza — n. 6282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORIELLO GAETANO nato a NAPOLI il 08/04/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Toriello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché repiic-a profili di censura già adeguatamente vagliatl e disattesi con corretti argomenti giuridici ( punto 4.2.) dal giudice di merito avuto riguardo ai tratti costituivi dell'evasione puntualmente attagliati alla regiudicanda in fatto restituita dalle emergenze istruttorie (punti 4.2.1.); H;ElatO che aHlinammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui aWart. 616 cod,

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod,

Parole chiave

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elusione fiscale deducibilità delle spese complicità in sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione revisione d'imposta riesame dell'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORIELLO GAETANO nato a NAPOLI il 08/04/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Toriello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché repiic-a profili di censura già adeguatamente vagliatl e disattesi con corretti argomenti giuridici ( punto 4.2.) dal giudice di merito avuto riguardo ai tratti costituivi dell'evasione puntualmente attagliati alla regiudicanda in fatto restituita dalle emergenze istruttorie (punti 4.2.1.); H;ElatO che aHlinammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui aWart. 616 cod,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese clea c.c.,mrna ci avore della Cassa delle ammende. oSì deciso il 30 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Presiden Seriedetto Pat