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Ordinanza — n. 6280/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on recidivism and danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6280/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the second-instance judgment regarding recidivism, but the court found the lower court's reasoning on the defendant's dangerousness and hostile attitude was sufficient and specific. Consequently, the appeal was rejected for being absolutely generic, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and specific, rendering the appellant's generic objections without merit.

Parole chiave

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generic appeal recidivism assessment dangerousness evaluation Article 616 c.p.p. inadmissible appeal court costs hostile attitude controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO ALESSANDRO nato a ALCAMO il 25/03/1987 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità del fatto per la infondatezza delle giustificazioni rese dall'imputato, oltre per il suo atteggiamento ostile manifestato in occasione del controllo e delle altre considerazioni sulla presenza di un pregiudicato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delle( ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore e