Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding violence charge under Art. 337 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the challenge regarding the assertion of criminal responsibility. The appellant argued the lower court failed to properly motivate the finding of liability for the violent act of pulling someone to prevent an official duty. The court ruled that the appellate judgment, when read together with the first-instance decision, clearly established the violent action intended to obstruct an official act, rendering the appeal's criticism baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation for a finding of criminal responsibility is inadmissible if the contested judgment, read in conjunction with the first-instance decision, sufficiently establishes the facts constituting the crime.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bragazzi Fineas, nato a Genova il 31.03.1982 avverso la sentenza del 17 giugno 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile, risultando la censura priva di specificità ed emergendo dalla sentenza d'appello, da apprezzarsi congiuntamente a quella di primo grado, la commissione da parte dell'imputato di un'azione violenta - lo strattonamento - volta ad impedire un atto d'ufficio degli operanti, cioè il tentativo di far salire il predetto sulla volante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dicniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/