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Ordinanza — n. 6272/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute lack of specificity regarding lower court's reasoning on criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of specificity in the grounds raised against the Brescia Court of Appeal. The appellant failed to explain why the lower court's detailed reasoning on the crime elements, sentencing, recidivism, and mitigating circumstances was insufficient, as these were already fully addressed in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically address the reasoning of the lower court, which must have already provided a complete and congruent motivation on the facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds c.p.p. art. 616 procedural costs motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASKHIR RACHID nato il 28/09/1982 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.) quanto sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (vedi pp.8,9 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione o carenze di motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consi •e estensore I re ident