Ordinanza — n. 6271/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato a PALMANOVA il 13/03/1977 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; LI) Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio non considera che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 6271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore a fronte della evidenziata pericolosità desunta a dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato a PALMANOVA il 13/03/1977 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; LI) Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio non considera che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore a fronte della evidenziata pericolosità desunta a dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 30 g