Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding and evidence evaluation reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The appellant argued against the lower court's assessment of intent and the counterfeit documents, but the court held that factual appreciation belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, as these remain within the exclusive competence of the judge of the merits who must provide adequate and logical motivation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPIETRI SIMONE nato a MILANO il 27/06/1966 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Trento ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del dolo e della consapevolezza della contraffazione dei documenti allegati a supporto dell'esposto calunnioso presentato dal coimputato Camillotto con l'apporto determinante dell'imputato e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 re estensore