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Ordinanza — n. 6266/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by accused dismissed as personal filing prohibited by law requiring legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the accused attempted to file it personally, which is no longer permitted under current procedural law. The appellant argued for personal representation, but the Court emphasized that technical representation is mandatory for all appeals to the Supreme Court. Consequently, the appeal was rejected without a hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 410-bis c.p.p.: The right to appeal to the Supreme Court must be exercised through a lawyer; personal filing by the accused is inadmissible, and appeals against rulings on complaints of non-prosecution are limited to procedural irregularities, not substantive illegality.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing legal representation non-prosecution procedural admissibility indagine per truffa indagine su reati finanziari inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 410-bis c.p.p.
Il ricorso presentato personalmente da Zohoungbogbo Mathias Christian contro il decreto di rigetto del reclamo proposto ex art. 410 bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 410 bis c.p
Il ricorso presentato personalmente da Zohoungbogbo Mathias Christian contro il decreto di rigetto del reclamo proposto ex art. 410 bis c.p.p.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
Va peraltro rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOHOUNGBOGBO MATHIAS CHRISTIAN nato il 24/02/1941 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Zohoungbogbo Mathias Christian contro il decreto di rigetto del reclamo proposto ex art. 410 bis c.p.p. è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Va peraltro rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme