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Ordinanza — n. 6262/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6262/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6262/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMASCHI OLIVIERO nato a COVO il 19/01/1966 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che la citazione del giudizio di appello risulta notificata a mani proprie, con conseguente irrilevanza dell'elezione di domicilio presso il difensore; ritenuto che anche il secondo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato, perché ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva reiterata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente in base al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 6 n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058); ritenuto che anche il terzo motivo è inammissibile perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Brescia con motivazione esaustiva che ha dato atto della corretta valutazione operata dal primo giudice per escludere l'assenza del dolo per stato confusionale con adeguata e logica motivazione incensurabile in sede di legittimità; ritenuto che le stesse considerazioni valgono anche per le reiterate censure esposte nella memoria depositata in data 13 gennaio 2023; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 6 n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058); ritenuto che anche il terzo motivo è inammissibile perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Brescia con motivazione esaustiva che ha dato atto della corretta valutazione operata dal primo giudice per escludere l'assenza del dolo per stato confusionale con adeguata e logica motivazione incensurabile in sede di legittimità; ritenuto che le stesse considerazioni valgono anche per le reiterate censure esposte nella memoria depositata in data 13 gennaio 2023; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMASCHI OLIVIERO nato a COVO il 19/01/1966 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che la citazione del giudizio di appello risulta notificata a mani proprie, con conseguente irrilevanza dell'elezione di domicilio presso il difensore; ritenuto che anche il secondo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato, perché ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva reiterata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente in base al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 6 n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058); ritenuto che anche il terzo motivo è inammissibile perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Brescia con motivazione esaustiva che ha dato atto della corretta valutazione operata dal primo giudice per escludere l'assenza del dolo per stato confusionale con adeguata e logica motivazione incensurabile in sede di legittimità; ritenuto che le stesse considerazioni valgono anche per le reiterate censure esposte nella memoria depositata in data 13 gennaio 2023; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de