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Ordinanza — n. 6261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAGHMOUCHI OUTMANE nato il 14/10/1992 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che non sussiste legittimo impedimento del difensore ove l'imputato sia assistito da due difensori di fiducia ed uno solo di essi sia impedito, e ciò anche se la richiesta di rinvio sia relativa ad altro procedimento in cui lo stesso avvocato assista l'imputato quale unico difensore ed adduca il concomitante impegno processuale senza illustrare e documentare adeguatamente le ragioni della necessità della sua presenza nell'altro procedimento nonostante la nomina di altro codifensore di fiducia, tale non potendo essere il generico riferimento alla procura speciale per il giudizio abbreviato che può essere rilasciata ad entrambi i codifensori, essendo pacifico che il difensore non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro procedimento, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e documentare le specifiche ragioni che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 3, n. 23764 de/ 22/11/2016 Rv. 270330); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 23764 de/ 22/11/2016 Rv. 270330); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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diritto a un difensore procedure di ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
270330); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAGHMOUCHI OUTMANE nato il 14/10/1992 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che non sussiste legittimo impedimento del difensore ove l'imputato sia assistito da due difensori di fiducia ed uno solo di essi sia impedito, e ciò anche se la richiesta di rinvio sia relativa ad altro procedimento in cui lo stesso avvocato assista l'imputato quale unico difensore ed adduca il concomitante impegno processuale senza illustrare e documentare adeguatamente le ragioni della necessità della sua presenza nell'altro procedimento nonostante la nomina di altro codifensore di fiducia, tale non potendo essere il generico riferimento alla procura speciale per il giudizio abbreviato che può essere rilasciata ad entrambi i codifensori, essendo pacifico che il difensore non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro procedimento, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e documentare le specifiche ragioni che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 3, n. 23764 de/ 22/11/2016 Rv. 270330); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2022 Il Consigli estensore I Pre