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Ordinanza — n. 6258/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 45-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Umberto Comis against the Court of Appeal of Caltanissetta inadmissible. The appellant argued for a review of the lower court's decision, but the court found the filing date of July 20, 2022, exceeded the strict 45-day limit established by law. Consequently, the appeal was rejected de plano without substantive examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed after the expiration of the statutory time limit are inadmissible and result in the immediate dismissal of the request along with the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal late filing procedural costs tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS UMBERTO nato a MUSSOMELI il 14/08/1989 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdatcre~e-affelperrgi-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; .. Letto il ricorso proposto dalla difesa di Umberto Comis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo atteso che risulta depositato il 20 luglio del 2022 mentre nel caso il termine ultimo per impugnare (di 45 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla decisione intervenuta il 3 marzo 2022), decorreva dal 1 giugno 2022 e scadeva il 16 luglio 2022 (atteso che la motivazione è stata depositata nel termine all'uopo indicato in dispositivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.