Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of specific factual references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Pappalardo's appeal inadmissible, ordering him to pay costs. The court found the appeal relied on grounds not permitted in cassation proceedings, including a generic critique of evidence without specific references to witness testimonies and a denial of a requested forensic analysis. Furthermore, the court rejected claims of contradictory reasoning and unaddressed confiscation arguments as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 494 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law, such as generic critiques of evidence lacking specific factual references or denial of procedural requests without substantive argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Pappalardo avverso la sentenza in epigrafe; gli atti, il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa dalla difesa dei rir:orrente con ia quale è stata ribadita Vammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto primo, legato alla mancata disposizione della perizia grafologica sollecitata dalla difesa i rno1.ivi c_t: appello, risufta disatteso all'esito di una coerente e puntuale valutazione della non essenzialità decisoria dell'incombente alla luce degli elementi già acquisiti, valutazione cel resto il cui percorso logico di riferimento non risulta sottoposto a critiche specifiche dall'impugnazione; h secondo, legato ai giudizio di responsabilità per i capi c), e), contiene una generica critica pporto probatorio evocato dai giudici del merito a sostegno della condanna, trascurando di operare concreti riferimenti al portato del dato (le deposizioni dei testi Montefusco e D'Alterio) r;s e rt- iva mente travisato, non potendo bastare ai fine ia mera allegazione delle relative l:iattimeptali; terzo denunzia profili di contraddittorietà della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato smentisce senza incertezze; guaito adduce in relazione ai capo f) ragioni di doglianza non prospettate con la dovuta speciliottà in appello e comunque manifestamente infondate perchè non puntualmente coerenti alle ragioni di ritenuta responsabilità riferite per tale capo, messe in luce dalla sentenza di primo grado ( si vedano i riferimenti agli atti di pignoramento descritti nel relativo capo di imputazione e nchianiati aita pagina 13, phrno capoverso, ultimi due riferimenti nonché l'argomentare svolto conte.stazione e>: art 494 cod. per alla paena 17, aai terzo capoverso; e cornressivarriente richiamate da quella di appello, non messe in discussione dal tenore delle alichiarazioni dell'avvocato Lamanna, richiamate dalla doglianza; esisto in quanto manifestamente infondato perché, con riguardo alla disposta confisca, nà affrontate e d:sattese con argornentazioni punIwa!i e g ..uridicarnente cornette ttc; ce: rneHto rilevato che alla declaratoria di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art 616 comma (:)p nei termini precisati dal dispositivo P.Q.;\/1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il