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Ordinanza — n. 6256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 07/01/1989 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio - come anche quello riproposto in sede di motivi aggiunti dal difensore in data 13/01/23, è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che la Corte di appello di Napoli in sede di giudizio di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento in merito alla facoltatività dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen. ed alla misura dell'aumento, dando atto di avere recepito le ragioni dell'annullamento, valorizzando con motivazione adeguata gli assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena nella stessa misura già irrogata nella sentenza di appello annullata per carenza di motivazione sui predetti punti; ritenuto che la genericità dei motivi, che caratterizza anche i motivi aggiunti, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 63, comma 4, cod. pen. ed alla misura dell'aumento, dando atto di avere recepito le ragioni dell'annullamento, valorizzando con motivazione adeguata gli assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena nella stessa misura già irrogata nella sentenza di appello annullata per carenza di motivazione sui predetti punti; ritenuto che la genericità dei motivi, che caratterizza anche i motivi aggiunti, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena sanzioni penali pena pecuniaria sospesa gravità della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 07/01/1989 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio - come anche quello riproposto in sede di motivi aggiunti dal difensore in data 13/01/23, è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che la Corte di appello di Napoli in sede di giudizio di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento in merito alla facoltatività dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen. ed alla misura dell'aumento, dando atto di avere recepito le ragioni dell'annullamento, valorizzando con motivazione adeguata gli assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena nella stessa misura già irrogata nella sentenza di appello annullata per carenza di motivazione sui predetti punti; ritenuto che la genericità dei motivi, che caratterizza anche i motivi aggiunti, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il