Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6254/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenges regarding recidivism and sentencing severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Citro Argentina inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's assessment of the crime's gravity and the recognition of recidivism, but the court found these arguments too generic. The decision relied on the lower court's detailed reasoning regarding the intensity of intent and the specific circumstances of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the censure lacks specificity and fails to address the explicit reasoning of the contested judgment regarding the gravity of the fact and the recognition of recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic censure rejection recidivism recognition sentencing severity assessment Art. 616 c.p.p. recidiva nell'infrazione sanzioni penali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITRO ARGENTINA nato a SALERNO il 24/04/1962 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che la Corte di appello di Salerno ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 Il Co ig ere estensore Il Pr sidente