Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDINONE VITO nato a LODI il 09/01/1974 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; (rp Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente l'effettuazione di una visita medica (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento alla riconosciuta recidiva che al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento alla riconosciuta recidiva che al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio sanzioni pecuniarie attenuazione della pena revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
2-3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDINONE VITO nato a LODI il 09/01/1974 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; (rp Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente l'effettuazione di una visita medica (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento alla riconosciuta recidiva che al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I Presiden