Civil appeal dismissed as grievances do not affect substantive legal assessments or exclude criminal fact configuration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Tosti's civil appeal inadmissible against the second-instance judgment regarding Anna Maria Bianchi. Tosti argued that the court's evaluation of his conduct was insufficient to exclude the criminal fact configuration under Article 388 of the Penal Code. The court ruled that the appellant's actions constituted a mere procedural delay rather than an effective obstacle to execution, thus failing to meet the threshold for a valid civil complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 comma 2 c.p.; Art. 612 c.p.; Art. 616 c.p.c.: Civil appeals are inadmissible when grievances do not affect the correctness of substantive legal assessments or exclude the configurability of the criminal fact, as mere procedural delays do not constitute effective obstacles to execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TOSTI LUIGI nato a CINGOLI il 03/08/1948 nel procedimento a carico di: BIANCHI ANNA MARIA nato a RIMINI il 16/04/1942 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; le.tto ricorso proposto nell'interesse di Luigi Tosti, parte civile costituita nel procedimento lr,DMOSSO nei confronti di Anna fv:aria Bianchi, avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, li provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dei Hte.:-I.uto che i ricorso è inammissibile perché tutte le doglianze prospettate non scalfiscono corieltezza • rala o elle assorbenti valutazioni spese in punto di diritto dai giudici del merito, 0,1ele ad es-ciudere in radice ia configurabilità del fatto di reato ascritto alla Bianchi„ contestato dell'ari 388, comma 2, cp in considerazione della natura dei provvedimento oggetto deiia asserita condotta elusiva (in forza dei quale si imponeva alla Bianchi l'obbligo di sopportare 4,:e;,mporaneo ingresso della parte civile all'interno della sua proprietà per consentire a verilka I collaudo di determinati lavori realizzati in altra area limitrofa), che ,on aveva contenuto inierdittivo ne presupponeva l'irnprescinciiblie collaborazione dell'imputata pt,.e..-ido essere portato ad esecuzione, a fronte della inerzia mostrata dall'imputata, nelle forme at'art. 612 cpc) casi da ricondurre la condotta dell'imputata ( che peraltro, in assenza di el-i,i7,11 a ti!,!t.are i';:grdessc„, soiiec.tando, a1.Tettanto pacificamente, i' - della esecuzone ac altra data) semmai ad una mera trasgressione dell'ocCine ;-:»udiziale tale da non costituire tuttavia un effettivo ostacolo alla possibilità della sua esecuzione Su o. 36692 del 2007, Vuocolo); - evato criP -a!!'inamp.-.issib;Hta del hcorso conseguono !e pronunce di cu; all'art. 616 cod. oer.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ornai e della somma di E,,iro tremila in favore della Cassa deile ammende. Così deciso ilFrioTig"---n-bre_ 2022) 202.1