Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued against the lower court's equivalence of generic mitigating circumstances with those in Article 62, paragraph 4 of the Penal Code regarding aggravated recidivism. The court rejected this claim as generic and noted that the absence of an effective comparison with the trial judge's adequately motivated evaluations rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and fails to provide an effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated evaluations, as judicial assessments are not subject to review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO DOMENICO nato a POTENZA il 21/11/1969 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza sia delle circostanze attenuanti generiche che dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. rispetto alla recidiva aggravata rimarcando la gravità dei precedenti specifici e la . loro vicinanza temporale infraquinquennale; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore reside