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Ordinanza — n. 6243/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6243/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINELLO PAOLO nato a PALERMO il 01/03/1953 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza, con particolare riguardo al carattere abituale e non occasionale delle prestazioni mediche abusive; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del carattere abusivo della professione di odontoiatra e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, con riferimento alla validità di un percorso universitario svolto in Polonia ed in Ungheria, risultato pacificamente privo di valore ai fini del riconoscimento di un titolo di laurea per l'esercizio della professione odontoiatrica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale perizia medica insufficiente riconoscimento delle qualifiche professionali misura disciplinare contro avvocato competenze linguistiche

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINELLO PAOLO nato a PALERMO il 01/03/1953 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza, con particolare riguardo al carattere abituale e non occasionale delle prestazioni mediche abusive; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del carattere abusivo della professione di odontoiatra e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, con riferimento alla validità di un percorso universitario svolto in Polonia ed in Ungheria, risultato pacificamente privo di valore ai fini del riconoscimento di un titolo di laurea per l'esercizio della professione odontoiatrica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il •resid