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Ordinanza — n. 6242/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific argumentation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because both grounds were deemed absolutely generic and failed to provide specific arguments. The appellant sought a milder sentence by rehashing previous claims without effectively contrasting them against the lower court's evaluated facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, as they merely reiterate party positions without providing a specific, argumented comparison with the lower court's factual and legal evaluations.

Parole chiave

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absolutely generic appeal inadmissibility of appeal lack of specific argumentation reiteration of party claims procedural costs award sanzioni pecuniarie adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISOLE° FRANCESCO nato a BOLOGNA il 18/10/1975 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono entrambi inammissibili per assoluta genericità perché rivolti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche e sia per la commisurazione della pena già irrogata nel minimo edittale nonostante i suoi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 re estensor