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Ordinanza — n. 6241/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on inadmissibility of defense substitution and inapplicability of Article 131-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defense attorney's conflict of interest was legitimate. The court found the request for substitution invalid because the justification only addressed one proceeding while the law requires impossibility in both. Additionally, the court upheld the lower court's application of Article 131-bis, ruling that the violence and plurality of victims precluded any finding of objective triviality.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: The defense attorney's substitution is inadmissible without justification of impossibility in both proceedings; the Court of Appeal's assessment of habitual violence and multiple victims precludes a finding of objective triviality under Article 131-bis.

Parole chiave

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defense attorney substitution Article 131-bis c.p.p. objective triviality conflict of interest procedural inadmissibility reintegrazione della cittadinanza ricusazione del pubblico ministero partecipazione alla procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 102 cod. proc. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALASCA ANDREA nato a MILANO il 17/06/1993 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che non sussiste legittimo impedimento del difensore ove la richiesta di rinvio per concomitante impegno processuale non sia accompagnata da adeguata illustrazione delle ragioni della necessità della sua presenza in entrambi i procedimenti, laddove nel caso di specie il difensore nella propria richiesta aveva giustificato tale profilo solo con riferimento al diverso procedimento in cui svolgeva il ruolo di difesa della parte civile, essendo invece necessario che l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. ricorra sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912); ritenuto che il secondo motivo in tema di 131 bis appare ugualmente inammissibile avendo la Corte valutato non solo il profilo della abitualità di condotte violente poste in essere dall'imputato ma anche escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pluralità di pubblici agenti offesi nel medesimo contesto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid