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Ordinanza — n. 6240/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6240/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6240/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTYNIUK DMYTRO nato il 02/05/1988 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; \, Ritenuto che il primo motivo sulla qualificazione del reato di danneggiamento è manifestamente infondato oltre che generico perché articolato sulla base di una difforme ricostruzione del fatto, poiché mette in discussione l'accertata ammaccatura della carrozzeria sulla base di valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie e che esprimono solo critiche basate su astratte congetture circa la capacità di una persona ammanettata di provocare un danno materiale alla carrozzeria di un'auto colpendola con una ginocchiata; ritenuto che le altre censure sulla determinazione della pena sono assolutamente generiche e quindi ugualmente inammissibili, tenuto conto delle valutazioni espresse sulla gravità dei fatti (resistenza, danneggiamento e lesioni personali), e sulla sussistenza della recidiva qualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale) che incide inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione che non possono essere inferiori alla misura stabilita per legge dall'art. 81, ultimo comma, c.p. anche quando sia stata applicata la recidiva reiterata in rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 31669 del 23/06/2016 Rv. 267044), come avvenuto nel caso di specie, sicchè le valutazioni del Giudice di merito che ha ritenuto di irrogare per la continuazione degli aumenti superiori al minimo di legge, ma inferiore al massimo (pari al triplo della pena base per il reato più grave), non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato pena massima risarcimento alle vittime di reati revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTYNIUK DMYTRO nato il 02/05/1988 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; \, Ritenuto che il primo motivo sulla qualificazione del reato di danneggiamento è manifestamente infondato oltre che generico perché articolato sulla base di una difforme ricostruzione del fatto, poiché mette in discussione l'accertata ammaccatura della carrozzeria sulla base di valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie e che esprimono solo critiche basate su astratte congetture circa la capacità di una persona ammanettata di provocare un danno materiale alla carrozzeria di un'auto colpendola con una ginocchiata; ritenuto che le altre censure sulla determinazione della pena sono assolutamente generiche e quindi ugualmente inammissibili, tenuto conto delle valutazioni espresse sulla gravità dei fatti (resistenza, danneggiamento e lesioni personali), e sulla sussistenza della recidiva qualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale) che incide inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione che non possono essere inferiori alla misura stabilita per legge dall'art. 81, ultimo comma, c.p. anche quando sia stata applicata la recidiva reiterata in rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche (Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016 Rv. 267044), come avvenuto nel caso di specie, sicchè le valutazioni del Giudice di merito che ha ritenuto di irrogare per la continuazione degli aumenti superiori al minimo di legge, ma inferiore al massimo (pari al triplo della pena base per il reato più grave), non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 110 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Con