Cassation court dismisses appeal against acquittal for minor theft due to lack of objective minor facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The lower court had acquitted the appellant of theft under Article 624-bis of the Penal Code, finding the objective minor nature of the act based on the short duration of the escape (six days). The court rejected the appellant's argument that the lower court's reasoning was logically flawed, stating that such factual evaluations are not subject to re-evaluation in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the objective minor nature of a crime established by the lower court based on specific factual circumstances, such as the duration of the escape, and thus dismisses appeals challenging such acquittals on grounds of logical defects.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRU ALEX nato a GENOVA il 06/04/1998 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione protrattasi per lungo tempo (6 giorni), di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis