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Ordinanza — n. 6236/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GENNARO UMBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/12/1995 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Di Gennaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rit,,huto che ricorso è lnammissibile perché motivo addotto è dei tutto privo della nunfuale enunciazione delle ragion; di diritto che lo alustificano e dei correiati congrui riferimentl alia motivazione deiratto impugnato; rievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. b:oc. nen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. b:oc. nen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio ricorso di annullamento declinatoria di competenza diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GENNARO UMBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/12/1995 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Di Gennaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rit,,huto che ricorso è lnammissibile perché motivo addotto è dei tutto privo della nunfuale enunciazione delle ragion; di diritto che lo alustificano e dei correiati congrui riferimentl alia motivazione deiratto impugnato; rievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. b:oc. nen.

P.Q.M.

D'ohlara inammissibile -is:erso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese ;1.Locessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.