Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of verification of acquittal grounds under Art. 129 Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding a plea bargain sentence. The appellant argued the trial court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code, but the Court held this does not constitute a legal violation under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible when the alleged defect concerns the non-verification of statutory acquittal grounds, as such issues do not fall within the limited scope of reviewable legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HNIN HAMZA nato il 06/12/1997 avverso la sentenza del 29/06/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdAto-alegt~e-part4-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Letto il ricorso proposto nell'interesse di HNIN HAMZA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione inerente alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 gennaio 2