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Ordinanza — n. 6227/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a settlement sentence outside permitted grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure outside the permitted grounds. The appellant argued for a reconfiguration of the facts, but the court clarified that only specific grounds regarding the parties' will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible. Consequently, complaints about waived reasons, lack of evaluation of exemption conditions, or sentencing errors were rejected as they fall outside the statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against settlement sentences, only grievances concerning the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible, while complaints regarding waived reasons, exemption conditions, or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement sentence Article 599-bis c.p.p. procedural limits waived grounds of appeal procedura semplificata condono delle spese procedurali modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis c.p
art. 129 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANI VINCENZO nato a ROMA il 22/12/1953 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdete-entviscratt udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Romani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile 815:51E0 per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che si lamenta l'erronea configurazione data al fatto quando di contro, secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa cionsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 202