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Ordinanza — n. 6226/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds for conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gulmir Gul David inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted under the law in a final review proceeding. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a conditional sentence suspension, arguing against the decision's reasoning. The court rejected this because the first-instance judgment was sufficiently motivated and legally sound, leaving no room for intervention at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law in a final review proceeding, particularly when the challenged judgment is sufficiently motivated and legally correct.

Parole chiave

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conditional sentence suspension Cassazione appeal inadmissibility sufficient motivation requirement final review proceeding criminal appeal grounds revoca della sospensione condizionale importanza del successo d'integrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULMIR GUL NAVID nato a ROMA il 08/03/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gulmir Gul David avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da una sufficiente e non illogica e giuridicamente corretta motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.