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Ordinanza — n. 6225/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing and reformatio in peius.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law of finality and were manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's decision on sentencing and the application of reformatio in peius, arguing that the lower court erred in evaluating multiple facts and maintaining a penalty increase. The court rejected these claims, noting that the factual assessment was already crystallized by the first-instance judgment and that the appellant's arguments lacked legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it rests on grounds not permitted by law in the finality jurisdiction, particularly when the arguments are manifestly unfounded regarding the evaluation of facts or the application of sentencing principles.

Parole chiave

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reformatio in peius continuzione dei fatti sentenza di legittimità inammissibilità ricorso valutazione penale gravi addebiti penali azione civile testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 337 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC FRANCO nato a ROMA il 16/05/1989 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse ci Radosavijevic Franco avverso la sentenza in epiorafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati e in particolare i; primo perché ie valutazioni spese daiia Corte dei merito nei rideterminare il trattamento sanzionatone una volta assolto l'imputato dal reato in origine contestato e ritenuto dalla sentenza appellata più grave (il tentato omicidio di cui al capo b) tra quelli ascritti a! ricorrente- eoeno puntualmente ai tenore della contestazione ( che conteneva l'esplicito riferimento alla corThc c, ione interna tra più condotte punibili ai sensi dell'art 337 co) senza che in parte qua rossa darsi rilievo alla valutazione complessiva resa nella sentenza di primo quanto a! portato eeHaumento in continuazione, originariamente irrogato in termini cumulativi, aspetto oestoc!-ie non mdc sull'inequivoco apo -E,,,zzamento nella sussistenza di :jC.1 fatti 0' rsuanza gia cristallizzata dalla sentenza appellata (si veda la motivazione spesa alla pagina 21 i a sentenza appellata), così da rendere manifestamente nconferenti sia l'addotta violazione urc 521 cpp ( per avere !a Corte del merito considerato la continuazione tra più fatti ei delVa!t. 33 cp in linea con l'imputazione), sia la lamentata violazione de' e.:e di reformatio in peius (perché. esclusa !a responsabilità per i tentato omicidio e .ad viduato il fatto piu grave nelle condotte di resistenza fotografate da! primo frangente ee agire illecito descritto dal capo di imputazione sub a), la Corte del merito non era certamente .n.cnat;z a mant.cmere la nere. irrogare certa!i fatti dentro i limiti di pena riconosciuti n primo ..-7,7)c,o dai Tribunale a titolo di aumento per la continuazione), sia la estrema genericità della 7. spesa nel contestare la misura d&la pena irrogata, immediatan-iente smentita dal puntuale e lineare del reiativo motivare sul punto; li secondo perché attinge !a sentenza gravata :n reazione alle valutazioft spese n& mlare a recidiva malgrado la motivazione spese sul punto risulta all'evidenza sorretta da —ente e non illogIca motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su! punto ( veda pace 14 dal quinto capoverso) ,-- evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art, 616 cod. oroc. per).

HQ• ,H rnicra inammissi iiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procensua! e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cs c.e.(:+so Consigliere estensore 3 Pres Paterni R