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Ordinanza — n. 6220/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds to contest the balance of circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in the final instance. The appellant contested the appellate court's balancing of facts regarding mental health and recidivism, arguing the assessment was generic or illogical. The court rejected this, noting that the lower court's discretionary judgment on these specific circumstances was not manifestly unreasonable and thus could not be challenged at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; they cannot contest the substantive balancing of facts or the discretionary judgment of the lower court unless the decision is manifestly unreasonable or lacks legal basis.

Parole chiave

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inadmissibility appeal final instance grounds balancing of circumstances discretionary judgment manifestly unreasonable attenuazione della pena recidiva nell'infrazione menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNINI CESARE ALESSANDRO nato a BUCAREST( ROMANIA) il 03/10/1994 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Cesare Alessandro Vannini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto diretto a contestare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze riscontrate, mantenuto inalterato in termini di equivalenza dalla Corte del merito ( malgrado l'avvenuto riconoscimento delle generiche in appello, in aggiunta alla seminfermità mentale accordata dalla sentenza gravata di appello) in ragione di un sintetico ma comunque adeguato ( peraltro non contestato sotto il versante della genericità nè sotto quello valoriale che esprime) e non manifestamente illogico riferimento alla intensità dei fatti riscontrati a supporto della recidiva parimenti ritenuta, tale da portare il relativo e discrezionale giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023