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Ordinanza — n. 6219/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as it challenges a confirmed finding of recidivism based on insufficient legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the appellate court's confirmation of recidivism, arguing against the sufficient and legally correct reasoning used to establish the elements of the crime. The court rejected this argument, noting that the lower court's motivation was adequate and that the appeal violated procedural rules regarding the scope of legality reviews.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: A recourse in legality proceedings is inadmissible if it challenges a confirmed finding of recidivism based on arguments not permitted by law, as the lower court's motivation regarding the sufficiency of elements is legally correct and sufficient.

Parole chiave

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recidivism legality proceeding inadmissibility Corte di Cassazione procedural rules confirmed finding sufficient motivation pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HOUMMADI ILIAS nato a BOLZANO il 02/12/1998 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di El Hoummadi Ilias avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente alla confermata sussistenza degli elementi utili a ritenere la recidiva che la sentenza impugnata argomenta alla luce di una sufficiente e non illogica e giuridicamente corretta motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.