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Ordinanza — n. 6217/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because defendant waived right to appeal, making further proceedings inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonella Policci inadmissible. The defendant had previously waived the right to appeal, and the defense counsel confirmed this waiver via registered letter to the court registry. Consequently, the court ruled that the appeal was barred by the defendant's own waiver, rendering any further proceedings under Article 616 of the Code of Criminal Procedure precluded.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: When a defendant or their counsel explicitly waives the right to appeal, the appeal is inadmissible and any subsequent procedural acts are precluded unless justified by specific statutory exceptions.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissible appeal procedural waiver Cassazione ordinanza rituale rinuncia rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 616-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLICCI ANTONELLA nato a TOLMEZZO il 04/05/1969 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto dalla difesa di Antonella Policci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è stata fatta oggetto di rituale rinunzia da parte del'imputato, e del suo difensore come da dichiarazione trasmessa via pec in cancelleria rilevato che all'inammissibilità del ricorso fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice non precluse dalla rinuncia operata dalla parte non altrimenti giustificata; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.