Italian court dismisses appeal for calumny as manifestly unfounded due to sufficient reasoning in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniela Maria Poma inadmissible for being manifestly unfounded. Poma argued that the lower court's reasoning regarding the constitution of calumny was contradictory and illogical, yet the appellate court demonstrated a coherent analysis of the evidence. The court rejected these claims because the lower court's decision was sufficiently motivated and adequately examined the defense arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. P.Q.; An appeal alleging defects in the reasoning of a lower court judgment is inadmissible if the judgment is sufficiently motivated and the appeal is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMA DANIELA MARIA nato a CATANIA il 08/09/1973 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Maria Poma avverso la sentenza in epigrafe; ei,arninall gli atti e li provvedimento impugnato; rte7-iuto che il ricorso è inammissibile perché in quanto manifestamente infondato, perché con i due motivi (1 -7lamenta asseriti difetti, contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione in ordine ai costituti, anche soggettivi, della calunnia ascritta alla ricorrente, che la ett.ura dei provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente !oc,icjtà e da esauriente disamina dei dati processuali ente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia s.oretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive :.HeVaUTI che alLinammiss:bihtà del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
P.Q.M.
Dlchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso I 30 gennaio 2023. li Consigliere estensore Il Presidente -L'enieCett.^ Paterne. Raddusa , Emilia Anna tiordano 1D , IN Cf.:!(—:ALERIA i 4 FEB 2023 IL ruN2