Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds regarding already reviewed mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on arguments concerning mitigating circumstances that had already been fully examined and rejected by the appellate court. The appellant attempted to introduce new legal reasoning regarding Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, but the court found no factual or procedural basis for re-evaluating these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance or the appellate court, without presenting new elements or correcting the argumentative void identified in the rescinded decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a MILANO il 11/08/1998 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cirillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; nienuto che il ricorso è inammissibile perché repiica profili d censura, relatuva ai mancato rconoscimento dell'attenuante di cui all'ad 62, n. 4 cp, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito ( colmando il vuoto argomentativo riscontrato dalla sentenza rescindente rpetto alla prima decisione resa in appello) con corretti argomenti giuridici puntualmente raccordato alia regiudicanda in fatto restituita dalle emergenze istruttorie (si vedano i puntuali iterTnenti alle indicazioni interpetative di questa Corte sul tema contenuti alla pag. 3, dal quarto capoverso); riievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
DIchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 30 gennaio 202