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Ordinanza — n. 6213/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, upholding conviction for unauthorized escape from domestic arrest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its lack of specific motivation regarding the lower court's findings. The appellant argued against the conviction for escape, but the court found the appellate judgment sufficiently detailed on intent and the nature of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it lacks specific motivation and merely repeats generic arguments against a judgment that has already congruently established the elements of the crime and the intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motivation unauthorized escape domestic arrest procedural costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROLLO ROBERTINO nato a BORDIGHERA il 04/02/1966 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti donniciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente