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Ordinanza — n. 6133/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for illegal dumping and unauthorized waste collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Todaro inadmissible, upholding his conviction for illegal occupation of public land and unauthorized waste collection. The appellant argued for evidence misinterpretation and lack of qualification regarding temporary storage, but the court found these claims generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judgment correctly assessed the gravity of the conduct and the specific circumstances of the waste disposal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of evidence misinterpretation or lack of qualification are inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the specific facts and legal characterization of the conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds unauthorized waste collection public land occupation temporary storage qualification discarica abusiva gestione dei rifiuti collocamento per trattamento disintossicante

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODARO FRANCESCO nato a MESSINA il 17/11/1973 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina, in data 17 novembre 2021 nei confronti di TODARO FRANCESCO, in relazione ai reati di occupazione abusiva di un fondo demaniale e di raccolta non autorizzata di rifiuti . Rilevato che i primi due motivi con cui si deduce travisamento della prova e vizio della motivazione in ordine alla attribuzione all'imputato dell'invasione dell'area demaniale e delle attività di raccolta rifiuti, nonché in ordine alla mancata qualificazione della condotta come deposito temporaneo sono manifestamente infondati e generici, poiché non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte a pagina tre della sentenza impugnata, che ha valorizzato non soltanto la collocazione dei rifiuti in zona adiacente quella dell'imputato ma anche la riconducibilità degli stessi all'attività da lui poste in essere; la corte ha altresì escluso che la collocazione dei rifiuti abbandonati in modo disordinato e scomposto, come in una discarica abusiva, possa integrare l'ipotesi del deposito temporaneo.

Il terzo motivo di ricorso con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale è manifestamente infondato poiché la Corte ha condiviso la motivazione resa dal tribunale sulla gravità della condotta ascritta all'imputato e del pregiudizio cagionato in ragione della quantità cospicua dei rifiuti abbandonati e del conseguente pregiudizio cagionato con la condotta illecita. Con memoria del 19/1/2023 l'avv. Silvano Martella ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres