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Ordinanza — n. 6131/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on trademark counterfeiting conviction, upholding conviction as a danger crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Diop Ibra inadmissible, confirming his conviction for counterfeiting and trafficking in trademarked goods. The court found the appellant's arguments regarding the lack of gross counterfeiting and the applicability of mitigating circumstances to be manifestly unfounded. Consequently, the decision upholds the lower court's ruling that the crime constitutes a danger offense rather than a result crime.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The crime of counterfeiting is classified as a danger crime where gross counterfeiting is absent, and the mitigating circumstance of special lowness of damage applies only when the damage assessment was excluded from the judgment on the particular lowness of the act.

Parole chiave

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trademark counterfeiting danger crime classification mitigating circumstances trafficking goods criminal appeal inadmissibility contraffazione di merci marchi ingannevoli marchio di qualità

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione della sussunzione del fatto nella previsione di cui all'art.
Art. 648 cod. pen.
in ragione della sussunzione del fatto nella previsione di cui all'art. 648 cpv.
artt. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 5 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 26 aprile 2018, nei confronti di Diop Ibra, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 474 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013
e alla rilevanza del falso è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep.
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP IBRA nato a KEMBER( SENEGAL) il 15/03/1972 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 5 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 26 aprile 2018, nei confronti di Diop Ibra, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 474 cod. pen. (capo B) e 61 n. 2, 337, 81, primo comma, cod. pen. (capo C). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e alla rilevanza del falso è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione della sussunzione del fatto nella previsione di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il